Camera di Consiglio

Responsabile per le multe il proprietario del veicolo se non dimostra che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà – Tutti sappiamo che il proprietario di un veicolo è responsabile, in solido con il conducente, per le sanzioni relative alla violazione del codice della strada commesse con detto mezzo, il tema che affrontiamo ora è come il primo possa esimersi dalla corresponsabilità. La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale non è sufficiente che il proprietario dimostri che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che essa è avvenuta contro la sua volontà. Il che è una bella differenza.

Nel caso di specie la ricorrente aveva lamentato la illegittimità della irrogazione, anche a suo carico, delle sanzioni relative ad un ciclomotore di sua proprietà che era stato consegnato dal figlio ad un amico, il quale era stato fermato alla guida del detto mezzo sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa identificativa.

La normativa di riferimento è l’art. 196 del Codice della Strada, il quale, conformemente anche a quanto previsto dall’art. 2054 del Codice Civile in tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, estende al proprietario del mezzo l’obbligo al pagamento delle sanzioni pecuniarie relative agli illeciti commessi da altri tramite la circolazione dello stesso, salvo che egli non fornisca dimostrazione che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

La sentenza ricorda quanto già stabilito in una precedente pronuncia della Suprema Corte e cioè che tale dimostrazione si potrà ritenere data se si proverà “un concreto e idoneo comportamento ostativo specificatamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecandosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”(Cass.15521/06). Pertanto dovrà essere provato che il proprietario abbia concretamente posto in essere tutte quelle cautele idonee, secondo la normale esperienza, ad evitare la circolazione.

Nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza di un comportamento idoneo a configurare i presupposti su detti, infatti: il figlio della ricorrente aveva prelevato il motociclo, per darlo all’amico, senza alcuna difficoltà; il mezzo era privo di assicurazione e del certificato di circolazione, che era stato smarrito, quindi la proprietaria avrebbe dovuto vigilare con maggior attenzione a che esso non circolasse; infine il fatto che il veicolo si trovasse in un locale adiacente all’abitazione della ricorrente, non poteva certo essere elemento sufficiente ad esentare da responsabilità, tanto che, poi, la circolazione è avvenuta, la proprietaria, invece, avrebbe dovuto quanto meno nascondere le chiavi o, comunque, porre in essere altre misure che dimostrassero la precisa volontà di non consentire l’uso del motociclo.

In conclusione, quindi, fate molta attenzione a che le vostre auto e moto non possano essere utilizzate da terzi non autorizzati.

©Futuro Europa®

[NdR – L’autore dell’articolo, avvocato, è membro del “Progetto Mediazione” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma]

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